Ordinanza del Sindaco di Budrio del 20 marzo 2020

Ulteriori misure di contenimento/contrasto alle forme di assembramento con effetto immediato e per tutta la durata del periodo di emergenza

Il Sindaco ordina e dispone:

a) la chiusura totale e divieto di accesso nei parchi pubblici, nei parchi-gioco, nei giardini pubblici;

b) il divieto di accedere agli orti comunali;

c) che le aree esterne di pertinenza condominiale potranno essere utilizzate esclusivamente nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, con divieto di utilizzo da parte di chiunque degli eventuali giochi presenti in dette aree;

d) il divieto di accesso ed utilizzo delle aree di sgambamento cani che resteranno chiuse;

e) sospensione di tutte le attività di commercio su area pubblica;

f) l’obbligo per tutti i negozianti ed i titolari di esercizi commerciali, di mettere a disposizione dei clienti, all’entrata del negozio e/o dell’esercizio commerciale stesso, apposita postazione di distribuzione di guanti monouso, oltre all’obbligo di dover garantire l’accesso e la permanenza dell’utenza solo per il tempo strettamente necessario, assicurando altresì il rigoroso rispetto della distanza di almeno 1 metro tra i clienti presenti;

g) l’obbligo per tutto il personale addetto alla vendita di tutti gli esercizi commerciali di indossare guanti monouso e mascherina per il servizio alla clientela;

h) l’obbligo di accedere a tutti gli esercizi commerciali, comprese le medie e grandi superfici di vendita, a un solo membro per nucleo familiare alla volta;

i) il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre;

Infine, ritenuta l’opportunità di meglio precisare quanto previsto all’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 41 del 18 marzo 2020 circa il concetto di “prossimità alla propria abitazione” per lo svolgimento delle attività ivi indicate, considerato che occorre contrastare le situazioni di aggregazione o comunque le situazioni che agevolano i contatti tra persone, si prescrive che l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, possa svolgersi esclusivamente nel raggio di 300 metri dalla propria abitazione (domicilio o residenza).

Si raccomanda un’ampia diffusione della presente ordinanza in tutti i condomini ed esercizi pubblici mediante affissione nelle bacheche condominiali o nel portone di ingresso e nelle vetrine degli esercizi commerciali.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, che deve intendersi posto in capo anche ai titolari di esercizi commerciali, poiché tenuti a vigilare sull’osservanza delle prescrizioni, salvo che non costituisca un più grave reato, sarà punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

 

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